Organizzazioni di Volontariato



Le Organizzazioni di Volontariato (Odv) sono enti finalizzati a svolgere attività di interesse generale in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati.

Che cos'è un'Organizzazione di Volontariato ODV?
Le Organizzazioni di Volontariato (Odv) sono enti finalizzati a svolgere attività di interesse generale in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati. Sono state introdotte nell’ordinamento italiano dalla Legge 266/1991 e in seguito parificate alle Onlus.
In base al Codice del Terzo Settore l’Organizzazione di Volontariato è un Ente del Terzo Settore e pertanto deve presentarne le caratteristiche essenziali, quindi l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento in via principale o esclusiva di un’attività d’interesse generale.
In quanto Organizzazione di Volontariato, deve assumere la forma dell’Associazione ed essere composta da non meno di sette persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato.
Può ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Organizzazioni di Volontariato socie.
Può avvalersi del lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari.



ODV, RUNTS e Riforma del Terzo Settore
Con l’entrata in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), regolato dal Codice del Terzo Settore, le Organizzazioni di Volontariato (Odv) costituite ai sensi del Codice del Terzo Settore potranno aderirvi.
Le Associazioni costituite ai sensi della Legge 266/1991 e attualmente iscritte ai Registri Regionali delle Organizzazioni di Volontariato, dovranno effettuare alcune modifiche statutarie.
Le Associazioni con personalità giuridica privata iscritte al Registro delle Persone Giuridiche Private risulteranno iscritte solo al RUNTS così come quelle istituite in seguito all’attivazione del medesimo.
Tutte le Organizzazioni di Volontariato perderanno la qualifica di Onlus in quanto questa cesserà di esistere.



Agevolazioni fiscali per le Organizzazioni di Volontariato
La detraibilità delle erogazioni delle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata (contro il 30% delle altre organizzazioni del Terzo Settore) fino a 30.000 euro. In alternativa, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito, come gli enti e le aziende.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a partire dal 1 gennaio 2018 alle ODV si applicano le nuove disposizioni dell’articolo 82 del Codice relative le imposte di bollo e di registro.
Nel caso di convenzioni con enti pubblici, queste, se stipulate a partire dall’11 settembre 2018, non sono assoggettate all’imposta di registro.
Le ODV rimangono esenti anche da imposta di bollo.
Gli immobili detenuti dalle ODV destinati in via esclusiva ad attività non commerciale sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.


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